Infezione da Coronavirus e tutela infortunistica Inail

Infezione da Coronavirus e tutela infortunistica Inail:

L’emergenza sanitaria di tipo pandemico da Covid-19 ha reso necessario interrogarsi sulle conseguenze dei contagi avvenuti in occasione dell’attività lavorativa e sulla corrispondente copertura indennitaria.

Come noto l’INAIL è l’ente che tutela le affezioni morbose inquadrandole nella categoria degli “infortuni sul lavoro” equiparando la causa virulenta a quella violenta e, secondo quanto disposto dall’art. 42 del D.L. 18/2020 la tutela assicurativa Inail opera anche nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro dai lavoratori assicurati INAIL.

Orbene, proprio per le ragioni sopra brevemente esposte l’Inail ha emanato diverse circolari relative all’indennità da Covid.

In primo luogo, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha selezionato alcune categorie di lavoratori annoverandole come soggette ad una condizione di elevato rischio contagio, pertanto, per tali categorie –es. lavoratori addetti alle vendite, operatori del trasporto di infermi, personale ospedaliero, ecc.- vige la “presunzione semplice di origine professionale”.

Diversamente, per altre categorie di lavoratori, l’INAIL, con la circolare del 20 maggio 2020 n. 22, ha chiarito che stante la necessità di accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra il contagio da Covid-19 e l’attività lavorativa, ai fini dell’accertamento del nesso di casualità occorre riferirsi alle linee guida di cui alla circolare 4/1995. Con ciò escludendo che possa discendere un automatismo ai fini dell’ammissione alla tutela dei casi denunciati.

Di talché, qualora l’episodio del contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore né si possa presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando gli elementi “epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.

In ordine alla nozione di “occasione di lavoro”, la giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni ha chiarito che affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail non è necessario che sia avvenuto durante l’espletamento di mansioni tipiche, bensì, è sufficiente che sia avvenuto durante lo svolgimenti di attività strumentali o accessorie quali, a titolo meramente esemplificativo, il percorso di andata e ritorno del lavoratore, durante il quale lo stesso è assicurato dall’Inail.

Tuttavia, vi è una deroga valida per la durata dell’intero stato di emergenza epidemiologica, secondo la quale per i lavoratori che svolgono le proprie prestazioni in presenza è considerato necessitato l’utilizzo del mezzo privato, poiché il rischio di contagio è più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici è più probabile.

Ai fini della configurabilità della fattispecie malattia-infortunio è necessaria la certificazione dell’avvenuto contagio, predisposta dal medico e successivamente trasmessa all’Inail che la prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato.

Agli obblighi del medico competente si aggiungono poi quelli del datore di lavoro che deve assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dell’art 53 del D.P.R. 1124/1965 e ssmmi.

Preme ribadire inoltre che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, pur fondandosi su un giudizio di ragionevole probabilità è avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

A tal fine l’Inail ha ribadito che “il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale”, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo nel caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1 comma 14 del d.l. 16 maggio, n 33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Coronavirus, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.

Ciò a conferma dell’indipendenza logico giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

In tale contesto l’Inail ha altresì precisato che il concetto di “ragionevole probabilità” in tema di nesso causale, non è utilizzabile in sede civile o penale.

In ragione del particolare contesto di tipo pandemico, l’art. 42 del d.l. 18/2020 ha previso che gli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ciò in quanto ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e non pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in Itinere.

Circa la tutela assicurativa ed il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti Covid-19 l’Inail ha precisato che il rifiuto di vaccinarsi si configura come un esercizio della libertà di scelta del singolo rispetto ad un trattamento sanitario che ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato.

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