Speciale Decreto Legge n. 48 . 2023 (c.d. Decreto Lavoro o Decreto Calderone)

D.L. 48 del 04.05.2023
Con il Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro o Decreto Calderone), il Governo introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103, il 4 maggio 2023. È suddiviso in «V capi» e «45 articoli».
1. Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa (artt. 1-13) – Capo I
2. Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi (artt. 14-18) – Capo II
3. Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro (artt. 19-38) – Capo III
4. Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale (artt. 39-43) Capo IV
5. Disposizioni finali (artt. 44-45) Capo V

Assegno di inclusione
A sostituire la misura del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sarà l’Assegno di Inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Supporto per la formazione e il lavoro
Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Fondo nuove competenze
Il DL introduce importanti novità anche sul Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito e modificato dalla Legge 17 luglio

2020, n. 77, aumentando il periodo di programmazione alla politica di coesione 2021-2027 con risorse del Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo.
Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo

Assegno unico universale
Con effetto dal 1° giugno 2023, la maggiorazione prevista solo per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è riconosciuta anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda sia presente un solo genitore lavoratore, ove l’altro risulti deceduto. La maggiorazione è riconosciuta per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Le sanzioni amministrative, nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, saranno calcolate non più in una sanzione che va da 10.000 a 50.000 euro, ma sulla base di una volta e mezza a quattro volte l’importo del contributo omesso.
Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Disciplina del contratto di lavoro a termine
All’articolo 19, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Le disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Semplificazioni in materia di informazioni sul rapporto di lavoro
All’articolo 1 del DL 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), ovvero, durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione, durata del congedo per ferie e permessi, i termini del preavviso in caso di recesso, importo relativo alla retribuzione e i relativi elementi costitutivi con le indicazioni delle modalità di pagamento, la programmazione dell’orario normale di lavoro e lavoro straordinario, gli enti e gli istituti previdenziali e assistenziali ai quali i datori di lavoro verseranno i contributi per tutta la durata del rapporto di lavoro, possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
b) Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Incentivo NEET
Il DL n. 48/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103 del 04.05.2023, ha previsto, all’art. 27, un nuovo incentivo per sostenere l’occupazione dei giovani NEET, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, con età inferiore ai 30 anni.
Nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa presentazione di una domanda, un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata di 12 mesi. L’agevolazione spetta per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023.

Incentivo lavoratori disabili
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

Cassa integrazione guadagni in deroga
Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Prestazioni occasionali nel turismo
All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state apportate le seguenti modificazioni:
a)  innalzamento del compenso da 10mila a 15mila euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
b) con l’ulteriore modifica al comma 14, lett. a), dell’art.54-bis del citato decreto, viene introdotta un’eccezione al divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il divieto non si applicherà agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Esenoro contributivo lavoratori dipenti
Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) viene confermato l’ulteriore taglio del cuneo fiscale a carico lavoratori, consistente in una riduzione del contributo IVS a carico dei dipendenti per una percentuale fino a 7 punti per i redditi medio bassi.

Tale riduzione si applica per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, lasciando confermata l’esclusione della tredicesima mensilità.

Più in particolare, l’articolo 39 del D.L. n. 48/2023 stabilisce che “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”.

La norma, in sostanza, stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dalla legge di Bilancio 2023 sia incrementata al:

  • 6% (rispetto al precedente 2%) per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui;
  • 7% (rispetto al precedente 3%) per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui.

A riguardo occorre sottolineare come la suddetta riduzione, oltre ad essere temporanea, giacché produce i suoi effetti a decorrere da luglio a dicembre 2023, non produce alcun effetto sul rateo di tredicesima. Ne discende che l’esonero contributivo avrà effetti solo sulla retribuzione ordinaria e non sulla retribuzione differita (ovvero sulla tredicesima mensilità) anche se pagata mensilmente. Rimarranno, quindi, esclusi dalla riduzione del 6% o del 7% le mensilità aggiuntive, che potranno comunque godere della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (ovvero del 2 o del 3%).

Welfare aziendale
All’art. 40 del decreto lavoro e limitatamente al periodo d’imposta 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure fiscali per il welfare aziendale, incrementando la soglia massima d’esenzione per i beni ceduti e/o i servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico e prevedendo per i medesimi lavoratori la possibilità di rimborso delle utenze domestiche.

Non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Modifiche testo unico di salute e sicurezza
Il DL 48/2023 apporta rilevanti modifiche a diversi articoli del TUS - D.lgs. 81/2008 all’articolo 18, comma 1, lettera a).

Principali novità:
In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.lgs.81, all’art. 41.
Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.».
Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS
b-bis) «il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato). Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo (o Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:
4-bis. «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»
Ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.

Entrata in vigore
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103, il 4 maggio 2023, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

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